Art. 231
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[1]L'azione disciplinare dinanzi alle corti ed ai tribunali e' promossa dal pubblico ministero, anche sull'eccitamento di chi e' investito del diritto di sorveglianza.
[2]Essa e' promossa con rappresentanza motivata diretta al presidente, colla quale si richiede la chiamata del giudice incolpato dinanzi alla corte od al tribunale per addurre le sue difese.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
