Art. 23
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[1]L'esame pratico ha luogo contemporaneamente per tutto il Regno, innanzi a giunte speciali formate annualmente, nelle citta' sedi di corti d'appello; deve sostenersi in iscritto ed a voce, e versa sulla pratica giudiziaria.
[2]Quando per gravi ragioni l'esame non possa aver luogo contemporaneamente in tutte le citta' sovrindicate, il ministro della giustizia puo' prorogarlo per un termine che non ecceda sei mesi.
[3]Le relative norme sono stabilite nel regolamento.
[4]All'uditore che lo abbia superato, viene rilasciato un certificato d'idoneita' che attesti il grado dell'approvazione ottenuta.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
