Art. 226
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[1]Nelle materie disciplinari la corte di cassazione ha giurisdizione sui propri membri, eccettuato il primo presidente.
[2]Ha pure giurisdizione su tutti i giudici delle corti d'appello, dei tribunali e delle preture, ogni volta che le corti ed i tribunali cui spetterebbe ricusino od ommettano, o non siano in grado di esercitarla.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
