Art. 224
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[1]La sospensione dall'ufficio non puo' essere pronunciata per un tempo minore di quindici giorni, ne' maggiore di un anno ed importa la privazione dello stipendio per la sua durata.
[2]La sospensione puo' anche essere pronunciata al solo effetto della privazione dello stipendio, fermo l'obbligo di adempiere i doveri di uffizio.
[3]In quest'ultimo caso essa non produce interruzione di servizio per gli effetti di legge.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
