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[1]La sospensione dall'ufficio non puo' essere pronunciata per un tempo minore di quindici giorni, ne' maggiore di un anno ed importa la privazione dello stipendio per la sua durata.

[2]La sospensione puo' anche essere pronunciata al solo effetto della privazione dello stipendio, fermo l'obbligo di adempiere i doveri di uffizio.

[3]In quest'ultimo caso essa non produce interruzione di servizio per gli effetti di legge.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art224 · fonte del testo

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