Art. 223
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]La riprensione ha luogo quando alla censura viene aggiunta l'intimazione al giudice di presentarsi davanti la corte od il tribunale per essere ripreso.
[2]Ove il giudice non ubbidisca all'intimazione, e' immediatamente pronunciata la sospensione.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
