Art. 218
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[1]Il primo presidente della corte di cassazione ha la sorveglianza su tutti i giudici che la compongono.
[2]Il primo presidente d'ogni corte d'appello ha la sorveglianza sui giudici della corte, dei tribunali e delle preture del suo distretto.
[3]Il presidente d'ogni tribunale civile e correzionale ha la sorveglianza su tutti i giudici del tribunale e delle preture, compresi nella circoscrizione del tribunale stesso.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
