Art. 217
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[1]La corte di cassazione ha il diritto di sorveglianza su tutte le corti d'appello e su tutti i tribunali e le preture.
[2]Ogni corte d'appello ha lo stesso diritto sui tribunali e sulle preture del suo distretto.
[3]Ogni tribunale civile e correzionale ha parimente lo stesso diritto sulle preture e sui conciliatori compresi nella sua circoscrizione territoriale.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
