Art. 216
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[1]Il ministro della giustizia esercita l'alta sorveglianza su tutte le corti, i tribunali e i giudici dello Stato, e puo' ammonirli.
[2]Egli puo' chiamare a se' ogni giudice, affinche' risponda sui fatti ad esso imputati. Il giudice deve comparire nel termine che gli viene prefisso.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
