Art. 213
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Il giudice che non osserva il segreto delle deliberazioni, o compromette in qualunque modo la sua dignita' o la considerazione dell'ordine a cui appartiene, ovvero altrimenti contravviene ai doveri del suo ufficio, e' soggetto a provvedimenti disciplinari.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
