Art. 208
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Ogni funzionario, condannato a pene correzionali, eccettuate le pecuniarie, e' inabilitato all'esercizio delle sue funzioni, anche in pendenza d'appello, fino a che la sentenza sia stata riparata coll'assolutoria o colla dichiarazione di non essere luogo a procedimento, o ne siano pienamente cessati gli effetti.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
