Art. 206
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]La destituzione o la rimozione dall'impiego per le cause espresse nei precedenti articoli 203, 204 e 205 e' ordinata con decreto reale, previa declaratoria conforme della corte di cassazione a sezioni unite.
[2]Il giudice destituito non puo' piu' essere riammesso ad esercitare funzioni giudiziarie.
[3]I casi nei quali alla destituzione puo' essere congiunta la perdita della pensione sono determinati dalla legge sulle pensioni.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
