Art. 204
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[1]Si fa luogo alla destituzione di un giudice inamovibile:
[2]1.° Se e' stato condannato a pena criminale, quando anche non sia stata aggiunta alla condanna la interdizione dagli uffizi pubblici; 2.° Se e' stato condannato a pena correzionale pei reati di falso, furto, truffa, appropriazione indebita, od attentato ai costumi.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
