Art. 20
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Gli uditori sono dal ministro della giustizia destinati alle diverse corti, tribunali ed uffizi, avuto riguardo ai bisogni ed alle convenienze del servizio.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
