Art. 199
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[1]I funzionari dell'ordine giudiziario che hanno, a termini dell'art. 69 dello statuto, acquistato l'inamovibilita', non possono essere privati del loro grado, o sospesi, ne' posti, senza il loro consentimento, in disponibilita', in aspettativa o riposo, anche con pensione, salvo nei casi previsti dalla presente legge, e secondo le forme in essa prescritte.
[2]Possono bensi' per l'utilita' del servizio essere tramutati da una corte o da un tribunale ad altra corte o tribunale, con parita' di grado e di stipendio.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
