Art. 195
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[1]Le corti ed i tribunali hanno novanta giorni di ferie in ciascun anno, nei modi e nei tempi determinati dal regolamento.
[2]Ogni giudice e funzionario del pubblico ministero non puo' avere piu' di giorni quarantacinque.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
