Art. 194
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[1]E' disteso in apposito registro il processo verbale di ogni deliberazione delle assemblee generali.
[2]Il primo presidente della corte trasmette copia del processo verbale al ministro della giustizia, e per lo stesso fine i presidenti dei tribunali la trasmettono al primo presidente della corte, ed il procuratore del Re al procuratore generale.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
