Art. 192
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[1]L'assemblea generale e' formata dalla riunione di tutte le sezioni della corte o del tribunale, e non e' legittimamente costituita se non intervengono i due terzi dei membri.
[2]Nel tempo delle ferie, divenendo urgente la convocazione di un assemblea generale, basta a formarla l'intervento di tutti i membri presenti al servizio.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
