Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]L'assemblea generale e' formata dalla riunione di tutte le sezioni della corte o del tribunale, e non e' legittimamente costituita se non intervengono i due terzi dei membri.

[2]Nel tempo delle ferie, divenendo urgente la convocazione di un assemblea generale, basta a formarla l'intervento di tutti i membri presenti al servizio.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art192 · fonte del testo

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