Art. 19
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[1]Questo concorso ha luogo in iscritto, avanti una commissione esaminatrice, nominata dal ministro della giustizia, nei luoghi e nei modi determinati dai regolamenti.
[2]Quegli che ha vinto la prova del concorso, e' nominato uditore con decreto ministeriale.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
