Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Le corti ed i tribunali si riuniscono in assemblea generale ogni volta che si tratti:

[2]1.° Di repressione disciplinare riguardo ai giudici;

[3]2.° Di deliberazioni sovra materie d'ordine e di servizio interno e che interessino l'intiero corpo della corte e del tribunale;

[4]3.° Di dare al governo pareri richiesti sopra disegni di leggi od altri oggetti di pubblico interesse;

[5]4.° D'intendere la relazione di cui nell'art. 150.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art189 · fonte del testo

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