Art. 189
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[1]Le corti ed i tribunali si riuniscono in assemblea generale ogni volta che si tratti:
[2]1.° Di repressione disciplinare riguardo ai giudici;
[3]2.° Di deliberazioni sovra materie d'ordine e di servizio interno e che interessino l'intiero corpo della corte e del tribunale;
[4]3.° Di dare al governo pareri richiesti sopra disegni di leggi od altri oggetti di pubblico interesse;
[5]4.° D'intendere la relazione di cui nell'art. 150.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
