Art. 184
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Le pene stabilite dalla presente legge sono pronunciate dalle corti e dai tribunali anche in via disciplinare, sentito prima l'usciere, salvo in questo caso, quanto ai provvedimenti del tribunale, il richiamo nella forma prescritta pei procedimenti disciplinari.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
