Art. 183
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Gli uscieri, che hanno ecceduto scientemente i limiti delle proprie attribuzioni, sono puniti con una pena pecuniaria estensibile a lire cinquecento, e, secondo i casi, colla sospensione, salve le maggiori pene sancite dal codice penale.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
