Art. 182
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L'usciere che ha tralasciato di eseguire egli stesso gli atti a lui commessi, valendosi dell'opera di altre persone, e' condannato ad una pena pecuniaria di lire cento, estensibile a lire mille, oltre ai danni ed interessi di cui sopra, salve le maggiori pene stabilite dal codice penale.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
