Art. 178
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]E' obbligo degli uscieri di tenere un esatto repertorio di tutti gli atti del loro ministero tanto per le materie civili, che per le penali, nella forma prescritta dai regolamenti e sotto le pene stabilite.
[2]Essi debbono notare in calce di ogni atto i diritti percetti.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
