Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]E' obbligo degli uscieri di tenere un esatto repertorio di tutti gli atti del loro ministero tanto per le materie civili, che per le penali, nella forma prescritta dai regolamenti e sotto le pene stabilite.

[2]Essi debbono notare in calce di ogni atto i diritti percetti.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art178 · fonte del testo

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