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[1]Gli uscieri delle corti e dei tribunali fanno esclusivamente gli atti propri del loro ministero per gli affari di competenza della corte o del tribunale a cui appartengono nel comune di loro residenza.

[2]Quelli delle preture esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza della pretura a cui sono addetti, in tutto il mandamento.

[3]Gli uni e gli altri possono, salve le dette riserve, esercitare indistintamente gli atti propri del loro ministero per tutta la circoscrizione territoriale della corte, del tribunale o della pretura da cui dipendono.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 1 gennaio 1876

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art175 · fonte del testo

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