Art. 175
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1865 al 1 gennaio 1876. Leggi il testo vigente →
[1]Gli uscieri delle corti e dei tribunali fanno esclusivamente gli atti propri del loro ministero per gli affari di competenza della corte o del tribunale a cui appartengono nel comune di loro residenza.
[2]Quelli delle preture esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza della pretura a cui sono addetti, in tutto il mandamento.
[3]Gli uni e gli altri possono, salve le dette riserve, esercitare indistintamente gli atti propri del loro ministero per tutta la circoscrizione territoriale della corte, del tribunale o della pretura da cui dipendono.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 1 gennaio 1876
