Art. 173
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[1]Ogni corte, tribunale e pretura ha un numero d' uscieri proporzionato alle esigenze del servizio e da determinarsi con decreto reale.
[2]Presso i conciliatori fanno l'ufficio di usciere gli inservienti comunali.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
