Art. 17
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[1]Il tirocinio per le funzioni giudiziarie, escluse quelle di cancelleria e segreteria, ha luogo nella qualita' di uditore.
[2]Per l'ammissione al tirocinio, oltre le condizioni generali prescritte all'articolo 9, si richiedono pure quelle speciali di cui nei seguenti articoli.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
