Art. 168
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[1]In caso di mancanza od impedimento del segretario o dei sostituti segretari ed aggiunti puo' esser destinato a farne le veci un vice-cancelliere o vice-cancelliere aggiunto del tribunale o della corte, cui e' addetto l'uffizio del pubblico ministero.
[2]Sono pure estese ai capi del pubblico ministero pei bisogni delle rispettive segreterie le disposizioni di cui all'aut. 158, al quale scopo i procuratori generali ed i procuratori del Re provvederanno di concerto coi primi presidenti delle corti e coi presidenti dei tribunali.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
