Art. 166
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[1]I segretari del pubblico ministero sopraintendono alla segreteria dell'uffizio, assistono il capo in tutti quegli atti nei quali la legge richiede il loro intervento, e compiono quelle funzioni che vengono loro delegate dal medesimo o da chi ne fa le veci.
[2]I sostituti segretari e i sostituti segretari aggiunti coadiuvano i segretari nelle funzioni anzidette.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
