Art. 162
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[1]Possono essere nominati cancellieri di una corte di appello purche' abbiano compiuto l'eta' di anni trenta:
[2]1.° I laureati in legge che abbiano esercitato funzioni giudiziarie nella magistratura giudicante o nel pubblico ministero pel corso di quattro anni;
[3]2.° I segretari d'un ufficio di procuratore generale ed i cancellieri dei tribunali, dopo quattro anni di funzione se laureati, e dopo sei anni se non laureati.
[4]A vice-cancellieri delle corti di appello e vice-cancellieri aggiunti della corte di cassazione possono essere nominati laureati in legge che abbiano esercitato funzioni giudiziarie per anni due, i sostituti segretari dei procuratori generali, i vice-cancellieri aggiunti delle corti di appello, i segretari dei procuratori del Re, i vice-cancellieri dei tribunali, i cancellieri delle preture, purche' abbiano compiuto l'eta' di anni venticinque.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
