Art. 158
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Nei casi di assoluta urgenza o di necessita' di servizio il primo presidente della corte d'appello, di concerto col procuratore generale, ed i presidenti dei tribunali, di concerto coi procuratori del Re, possono nel rispettivo distretto o circondario destinare temporariamente e finche' non sia altrimenti provvisto, un vice-cancelliere o vice-cancelliere aggiunto da una pretura ovvero da un tribunale ad altra pretura o tribunale, oppure alla corte.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
