Art. 155
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[1]((La decima parte dei diritti originali di cancelleria, che a termini delle tariffe sono devoluti allo Stato, e' riservata per un quinto al cancelliere, od a chi ne fa le veci, ed il rimanente e' ripartito in fine di ogni mese tra il cancelliere, i vicecancellieri, ed i vicecancellieri aggiunti in proporzione dei loro stipendi.
[2]Quando vi sia un solo vicecancelliere o vicecancelliere aggiunto e' riservato il quarto al cancelliere, ed ogni resto si divide tra questi e il vicecancelliere o vicecancelliere aggiunto in proporzione dei rispettivi stipendi.
[3]Nei tribunali di commercio composti di soli commercianti la riserva a favore del cancelliere sara' del terzo, ripartendosi il rimanente fra il cancelliere, vicecancellieri, e vicecancellieri aggiunti in proporzione dei loro stipendi)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1876 al 26 luglio 1882
