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[1]((La decima parte dei diritti originali di cancelleria, che a termini delle tariffe sono devoluti allo Stato, e' riservata per un quinto al cancelliere, od a chi ne fa le veci, ed il rimanente e' ripartito in fine di ogni mese tra il cancelliere, i vicecancellieri, ed i vicecancellieri aggiunti in proporzione dei loro stipendi.

[2]Quando vi sia un solo vicecancelliere o vicecancelliere aggiunto e' riservato il quarto al cancelliere, ed ogni resto si divide tra questi e il vicecancelliere o vicecancelliere aggiunto in proporzione dei rispettivi stipendi.

[3]Nei tribunali di commercio composti di soli commercianti la riserva a favore del cancelliere sara' del terzo, ripartendosi il rimanente fra il cancelliere, vicecancellieri, e vicecancellieri aggiunti in proporzione dei loro stipendi)).

Testo in vigore dal 1 gennaio 1876 al 26 luglio 1882

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1876

Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1865 al 1 gennaio 1876. 36 parole tolte, 106 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Iaggiunto: La decima parte dei diritti originali di cancelleria, tolto: i quali, aggiunto: che a termini delle tolto: vigenti tariffe, debbano riscuotersi per gli atti di qualsiasi natura, sono devoluti al tesoro dello Stato, riservato soltanto ai cancellieri aggiunto: tariffe sono devoluti allo Stato, e' riservata per un quinto al cancelliere, od a chi ne fa le veci tolto: il dieci per cento, a norma di quanto viene determinato nei relativi regolamentiaggiunto: , ed il rimanente e' ripartito in fine di ogni mese tra il cancelliere, i vicecancellieri, ed i vicecancellieri aggiunti in proporzione dei loro stipendi.

aggiunto: Quando vi sia un solo vicecancelliere o vicecancelliere aggiunto e' riservato il quarto al cancelliere, ed ogni resto si divide tra questi e il vicecancelliere o vicecancelliere aggiunto in proporzione dei rispettivi stipendi.

aggiunto: Nei tribunali di commercio composti di soli commercianti la riserva a favore del cancelliere sara' del terzo, ripartendosi il rimanente fra il cancelliere, vicecancellieri, e vicecancellieri aggiunti in proporzione dei loro stipendi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art155 · fonte del testo

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