Art. 151
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
I membri del pubblico ministero hanno nell'esercizio delle loro funzioni il diritto di richiedere direttamente la forza armata.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
