Art. 150
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1865 al 12 dicembre 1919. Leggi il testo vigente →
Nella prima udienza del mese di gennaio di ciascun anno il procuratore generale ed il procuratore del Re rendono conto in pubblica udienza all'assemblea generale della corte e del tribunale, a cui sono rispettivamente addetti, del modo con cui la giustizia fu amministrata in tutta la circoscrizione territoriale della corte e del tribunale. Notano quindi in camera di consiglio gli abusi che fossero invalsi, e fanno le requisitorie che giudicano convenienti pel bene del servizio, sulle quali la corte od il tribunale deve deliberare.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 12 dicembre 1919
