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Nella prima udienza del mese di gennaio di ciascun anno il procuratore generale ed il procuratore del Re rendono conto in pubblica udienza all'assemblea generale della corte e del tribunale, a cui sono rispettivamente addetti, del modo con cui la giustizia fu amministrata in tutta la circoscrizione territoriale della corte e del tribunale. Notano quindi in camera di consiglio gli abusi che fossero invalsi, e fanno le requisitorie che giudicano convenienti pel bene del servizio, sulle quali la corte od il tribunale deve deliberare.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 12 dicembre 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art150 · fonte del testo

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