Art. 149
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Occorrendo di far rappresentanze, sia per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, sia per oggetti relativi al servizio o alla disciplina, il procuratore generale o il procuratore del Re richiede, ed il presidente della corte o del tribunale convoca all'assemblea generale; questa delibera sulle requisitorie che le sono presentate.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
