Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Il procuratore generale presso la corte di appello esercita nel distretto di essa un'azione direttiva ed una superiore vigilanza sugli ufficiali del pubblico ministero, come pure sulla polizia giudiziaria e sugli ufficiali della medesima.

[2]La direzione della polizia giudiziaria in ciascun circondario viene anco esercitata dal procuratore del Re.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art146 · fonte del testo

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