Art. 146
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[1]Il procuratore generale presso la corte di appello esercita nel distretto di essa un'azione direttiva ed una superiore vigilanza sugli ufficiali del pubblico ministero, come pure sulla polizia giudiziaria e sugli ufficiali della medesima.
[2]La direzione della polizia giudiziaria in ciascun circondario viene anco esercitata dal procuratore del Re.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
