Art. 144
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[1]La esecuzione delle sentenze in materia penale e' promossa dal pubblico ministero, secondo le disposizioni del codice di procedura penale.
[2]Nelle cause civili il pubblico ministero fa eseguire d'uffizio le sentenze, in quanto interessino l'ordine pubblico.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
