Art. 143
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Il ministero pubblico presso la corte di cassazione assiste alle deliberazioni per le decisioni delle cause civili.
[2]Presso le corti d'appello ed i tribunali non puo' assistere alla votazione nelle cause civili o penali.
[3]Deve peraltro intervenire a quelle deliberazioni, che riguardano l'ordine ed il servizio interno.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
