Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Il ministero pubblico presso la corte di cassazione assiste alle deliberazioni per le decisioni delle cause civili.

[2]Presso le corti d'appello ed i tribunali non puo' assistere alla votazione nelle cause civili o penali.

[3]Deve peraltro intervenire a quelle deliberazioni, che riguardano l'ordine ed il servizio interno.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art143 · fonte del testo

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