Art. 14
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[1]I funzionari dell'ordine giudiziario e gli uscieri non possono essere sindaci, assessori o segretari comunali, ne' occupare altri pubblici impieghi od uffici amministrativi, ad eccezione di quelli di consigliere comunale o provinciale, ne' esercitare la mercatura od altra professione qualunque.
[2]Questa disposizione pero' non e' applicabile ai conciliatori ed ai giudici di commercio.
[3]I vice-pretori, che non siano uditori, possono pure esercitare la professione di avvocato, procuratore, o notaio, ed essere anche segretari dei comuni o di altre pubbliche amministrazioni.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
