Art. 138
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]In mancanza od impedimento del procuratore generale o del procuratore del Re, regge l'uffizio l'avvocato generale o il sostituto anziano, quando il ministro della giustizia non abbia delegato un altro.
[2]In mancanza od impedimento di alcuno dei membri del pubblico ministero ne esercita temporariamente le funzioni davanti le corti l'ultimo consigliere non impedito; davanti ai tribunali civili e correzionali l'aggiunto giudiziario addetto all'ufficio, ed in caso pure di sua mancanza od impedimento, il giudice meno anziano del tribunale, o quello che venga destinato dal presidente di concerto col procuratore del Re, salvo che il ministro della giustizia non abbia all'uopo destinato altro consigliere, giudice od aggiunto.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
