Art. 137
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I funzionari del ministero pubblico, in via di eccezione, possono essere trasferiti nella magistratura giudicante, purche', rispetto al tempo, abbiano le condizioni richieste dalla presente legge per la nomina ai diversi uffici. A. questo effetto vien loro eziandio computato il tempo passato negli uffici del ministero pubblico al ragguaglio di quello fissato pei giudici di tribunale. Per la nomina a consigliere della corte di cassazione sono necessari nove anni di esercizio in un ufficio del pubblico ministero, sei dei quali in qualita' di sostituto procuratore generale.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
