Art. 136
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I procuratori generali sono pareggiati in grado ai primi presidenti, gli avvocati generali ai presidenti di sezione, i sostituti procuratori generali ai consiglieri delle corti, i sostituti procuratori generali aggiunti ed i procuratori del Re ai presidenti di tribunale, ed i sostituti procuratori del Re ai giudici dei tribunali civili e correzionali.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
