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Il ministro della giustizia ha facolta' di applicare temporariamente i sostituti ai vari uffizi del pubblico ministero presso le diverse corti e tribunali nel numero richiesto dal bisogno del servizio.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art134 · fonte del testo

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