Art. 134
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Il ministro della giustizia ha facolta' di applicare temporariamente i sostituti ai vari uffizi del pubblico ministero presso le diverse corti e tribunali nel numero richiesto dal bisogno del servizio.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
