Art. 132
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Le funzioni del pubblico ministero presso le preture sono esercitate da aggiunti giudiziari, da uditori, da vice-giudici, da delegati di pubblica sicurezza che vi sieno stati dai rispettivi capi specialmente addetti, ed in loro mancanza, impedimento od assenza, dal sindaco del comune, il quale puo' surrogarvi il vice-sindaco o un membro del consiglio municipale da lui destinato, ovvero anche il segretario comunale od il suo sostituto.
[2]Se il funzionario incaricato di rappresentare il pubblico ministero non interviene alle udienze, sebbene debitamente avvisato, il pretore assumera' per esercitarne provvisoriamente le funzioni un avvocato, un notaio od un procuratore residente nel mandamento.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
