Art. 130
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[1]Le funzioni di pubblico ministero presso la corte di cassazione e presso le corti d'appello sono esercitate da procuratori generali, presso i tribunali civili e correzionali da procuratori del Re.
[2]I procuratori generali compiono le loro funzioni personalmente, o per mezzo di avvocati generali, di sostituti procuratori generali o di sostituti procuratori generali aggiunti.
[3]I procuratori del Re le compiono personalmente o per mezzo di sostituti od aggiunti giudiziari.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
