Art. 127
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[1]La corte di cassazione in ciascuna sezione giudica col numero invariabile di sette membri.
[2]Mancando in una sezione il numero dei votanti, viene completato coi consiglieri dell'altra sezione.
[3]Per le deliberazioni a sezioni unite la votazione ha luogo in numero dispari, non minore di quindici.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
