Art. 126
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[1]Il primo presidente presiede alla prima sezione ed anche all'altra, ove lo stimi conveniente, alle adunanze solenni, ed alle udienze a sezioni unite nei casi determinati dalla legge.
[2]La composizione annuale delle sezioni e' stabilita con decreto reale al principio dell'anno giuridico.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
