Art. 123 — null
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[1]2.° In materia penale dei casi di annullamento delle sentenze inappellabili o in grado di appello, proferite dalle corti, dai tribunali e dai pretori e degli atti d'istruzione che le abbiano precedute.
[2]Pronunzia inoltre negli altri casi, che le sono deferiti dalle leggi.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
