Art. 121
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1865 al 27 giugno 1874. Leggi il testo vigente →
[1]Coloro che, essendo stati condannati per la loro mancanza all'udienza, giustificano entro il termine di giorni quindici successivi all'intimazione della sentenza, l'impossibilita' in cui sieno stati di obbedire al precetto, sono dalla corte esonerati dagli effetti della condanna.
[2]Se prima che siasi presentata istanza per questa esonerazione, la sessione della corte d'assise e' stata chiusa, l'istanza medesima e' portata davanti alla corte d'appello, sezione degli appelli correzionali, e da essa giudicata sulla semplice lettura del ricorso e dei relativi documenti. In ambi i casi deve essere sentito il pubblico ministero.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 27 giugno 1874
