Art. 120
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I giurati che si assentano prima che sia terminato il dibattimento, ovvero che per loro colpa rendono impossibile la deliberazione del giuri' o la regolare sua dichiarazione, oltre alla multa prescritta dall'articolo precedente, sono condannati al rifacimento delle inutili spese cagionate all'erario pubblico, e ai danni ed interessi verso le parti.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 27 giugno 1874
