Art. 119
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1865 al 27 giugno 1874. Leggi il testo vigente →
Coloro che malgrado la notificazione loro fatta della stabilita udienza, non si trovano presenti, o venendo estratti a sorte per comporre il numero prescritto dei giurati, rifiutano di assumere l'incarico, sono condannati ad una multa dalle lire trecento alle mille, con sentenza della corte di assise proferita prima di aprire il dibattimento.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 27 giugno 1874
